L.R. 30 dicembre 2016 n. 30
Art. 38
Interventi per il governo delle liste d’attesa
1. La Regione del Veneto promuove il governo delle liste d’attesa al fine di garantire a tutti gli assistiti un accesso equo alle migliori prestazioni sanitarie, in un luogo e con una tempistica adeguati, nonché la sicurezza delle stesse, mediante l’individuazione di strategie per la gestione delle criticità, in conformità del Piano nazionale di governo delle liste di attesa.
2. Per le finalità di cui al c. 1, le Aziende ULSS e ospedaliere, anche tramite gli erogatori privati accreditati, devono rispettare nei confronti dei propri assistiti i tempi massimi di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie.
3. L’attività della Regione è volta, in particolare a:
a) perseguire la riduzione e il rispetto dei tempi di attesa;
b) assicurare all’assistito l’effettiva possibilità di vedersi garantita l’erogazione delle prestazioni sanitarie nell’ambito delle strutture pubbliche e private accreditate;
c) monitorare e vigilare sui risultati raggiunti;
d) prevedere idonee misure da adottare nei confronti del DG delle Aziende ULSS e Ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), nonché degli erogatori privati accreditati, in caso di mancato rispetto dei tempi individuati per l’erogazione delle prestazioni.
e) a vigilare che Aziende ULSS, aziende ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), nonché erogatori privati accreditati, rispettino le disposizioni e gli adempimenti impartiti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione sul rispetto degli obblighi in tema di anticorruzione e trasparenza.
4. Al fine di garantire l’appropriatezza prescrittiva ed erogativa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale:
a) il medico prescrittore ha l’obbligo, nel caso di prima visita o di esami diagnostici, di attribuire l’appropriata classe di priorità e di indicare il sospetto diagnostico.
b) le classi di priorità sono lo strumento per assegnare il corretto tempo di accesso alle prestazioni sanitarie considerando la data della richiesta della prestazione rivolta all’erogatore e la data di erogazione proposta.
c) le classi di priorità sono le seguenti:
1) classe U → Urgente;
2) classe B → Breve Attesa;
3) classe D → Differita;
4) classe P → Programmabile.
d) a ogni classe di priorità corrisponde una diversa tempistica di erogazione della prestazione sanitaria, come di seguito indicato:
1) classe U → entro 24 ore dalla presentazione;
2) classe B → entro 10 giorni dalla prenotazione;
3) classe D → entro 30 giorni dalla prenotazione;
4) classe P → entro 60/90 giorni dalla prenotazione secondo indicazione del medico prescrittore.
e) le Aziende ULSS hanno l’obbligo di erogare le prestazioni sanitarie di cui alla presente legge nei confronti dei propri assistiti, anche tramite l’offerta delle aziende ospedaliere nonché degli erogatori privati accreditati previa stipula degli appositi accordi contrattuali previsti dall’art.8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”.
f) almeno il 90 per cento delle prestazioni prioritarizzate deve essere erogato entro i tempi massimi previsti da ogni classe di priorità da parte delle Aziende ULSS e ospedaliere nonché dalle strutture private accreditate. Il restante 10 per cento deve essere erogato entro i successivi dieci giorni nel caso di classe B, entro i successivi trenta giorni negli altri casi.
g) qualora alla prima visita sia attribuita la classe di priorità U, le Aziende ULSS e ospedaliere nonché gli erogatori privati accreditati devono organizzare idonei percorsi assistenziali, anche mediante l’accesso diretto agli ambulatori, ove possibile.
h) la classe di priorità U è riservata, di norma, alle prescrizioni di prima visita specialistica ambulatoriale.
Nel caso di necessità di ulteriori accertamenti e controlli, le Aziende ULSS e ospedaliere, anche mediante gli erogatori privati accreditati, devono organizzare la presa in carico dell’assistito da parte del medico specialista.
i) le visite e gli accertamenti di controllo devono essere effettuati, nel tempo previsto dal medico prescrittore, dallo stesso ovvero da altri medici appartenenti alla medesima struttura sanitaria.
l) non è ammessa la chiusura delle agende di prenotazione.
m) i Direttori generali delle Aziende ULSS elaborano annualmente un documento di analisi e previsione relativo alla domanda di prestazioni ambulatoriali proveniente dai propri assistiti e alla corrispondente offerta aziendale, comprensiva anche di quella delle Aziende ospedaliere nonché degli erogatori privati accreditati.
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