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Idoneità radioesposizione di soggetti con neoplasie in anamnesi
lobuonofp
Provenienza Bari
Professione Medico del Lavoro
Messaggi 54
· Idoneità radioesposizione di soggetti con neoplasie in anamnesi
· (09/11/2007 08:31)
Un cordiale saluto a tutti
Sono Francescopaolo Lobuono, specialista ambulatoriale di una azienda ASL, e svolgo il ruolo di medico competente per tale azienda sanitaria.
Sono a sottoporVi un caso di dubbia interpretazione in termini di giudizio di idoneità ai sensi della normativa vigente.
Attualmente svolgo anche il ruolo di medico addetto alla sorveglianza medica per i dipendenti esposti in categoria B ai sensi del D.L. 230/95.
E’ pervenuto a visita medica preventiva un medico di anni 57 e sesso maschile (inquadrato
dall’esperto qualificato in categoria B per via della potenziale esposizione alle radiazioni ionizzanti durante ERCP) che all’anamnesi patologica remota denunciava:
– nel 2002 asportazione di piccolo basalioma superficie laterale III° medio gamba sinistra
– nel 2003 asportazione microfocolai di adenocarcinoma ben differenziato della prostata.
Dal 2003 ad oggi non si sono presentate recidive né altre neoformazioni (ha eseguito scintigrafia globale scheletrica nel febbraio ’07 con esito negativo).
Dall’anamnesi lavorativa emerge che il medico è stato classificato precedentemente presso altra struttura in categoria A e ha svolto la mansione di medico ospedaliero – servizio di endoscopia digestiva – con data inizio esposizione al rischio da R.I.: 16/02/78.
Nel febbraio 2003 I dati dosimetrici comunicati dall’esperto qualificato di quella struttura furono:
dose efficace per esposizione totale accumulata alla data del 30/09/02 = 90.151 microSv
dose efficace per esposizione parziale alle mani accumulata alla data del 30/06/02 = 89.500 microSv.
Con questi dati succitati, sempre nel 2003, il collega medico autorizzato di quella struttura consultò un esperto dell’istituto nazionale di fisica nucleare ai fini del calcolo della
probabilità causale ottenendo come risultato di tale calcolo i valori di seguito elencati:
per il basalioma: PC = 4,24% con intervallo di credibilità al 90% compreso tra 2,56% e 11,8%
per l’adenocarcinoma della prostata: PC = 1,29% con intervallo di credibilità al 90% compreso tra 0,77% e 3,79%.
Emerse, pertanto, che per tali patologie la correlazione causale risultava improbabile.
Il medico autorizzato, di conseguenza, espresse il seguente giudizio di idoneità: Idoneo con le seguenti condizioni:”
adozioni di ulteriori misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili per ridurre al minimo l’esposizione alle radiazioni ionizzanti”. Ribadisco che il
medico era classificato in quella struttura in categoria A.
Presso la nostra struttura il medico è stato inquadrato in categoria B.
I dubbi sul giudizio di idoneità derivano fondamentalmente dalla normativa vigente (230/95 e 488/01)
1) il medico che esprime il giudizio di idoneità è tenuto ad indicare gli eventuali mezzi di protezione individuale da adottare o può limitarsi ad imporre “l’adozione di ulteriori misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili per ridurre al minimo
l’esposizione a R.I.” ?
2) Chi deve, secondo la 230/95 e successive modifiche, individuare i dispositivi di protezione individuale idonei atti a ridurre al minimo l’esposizione a R.I.?
3) Essendo passati circa 5 anni dall’ultima manifestazione neoplastica il dipendente può essere considerato clinicamente guarito. Tale situazione clinica del dipendente
rappresenta una delle “condizioni fisiopatologiche”, così come definito dal D.M. 488/01, che precludono all’idoneità all’esposizione alle radiazioni ionizzanti?
4) il calcolo della probabilità causale succitato ha fornito dei risultati che indicano come improbabile il fatto che i tumori insorti nel dipendente fossero dovuti all’esposizione a radiazioni ionizzanti. Attualmente il dipendente può essere considerato clinicamente guarito.
Appare lecito affermare che le eventuali recidive (se mai compariranno) non siano dovute all’esposizione a radiazioni ionizzanti?
RingraziandoVi in anticipo per l’attenzione riservatami rivolgo distinti saluti
Gabriele Campurra
Provenienza Roma
Professione Medico del Lavoro Competente
Re: Idoneità radioesposizione di soggetti con neoplasie in anamnesi (10/11/2007 06:53)
Caro Lobuono, innanzitutto grazie per non essere anonimo (come lo sono tanti, purtroppo)!
Dunque, provo a rispondere ai tuoi dubbi, non sicuramente con certezze che non esistono mai, ma con pareri personali dettati da un po’ di esperienza.
Innanzitutto le dosi accumulate in 25 anni di attività non sono elevate, tant’è che l’”esperto dell’INFN” (tutti noi del settore abbiamo capito CHI è!!!!) ha considerato la PC improbabile.
Detto tra noi: è strano che la dose alle mani sia inferiore a quella al corpo intero (dimenticava spesso il dosimetro estremità?).
Giustamente il MA ha dato un giudizio di idoneità con prescrizione; certo la prescrizione stessa è un po’ “fumosa”, ma non criticabile: dobbiamo difenderci da eventuali ispezioni da parte di “non conoscenti la materia” e quindi far vedere che ci siamo preoccupati (DM 488, ecc,). Detto “fuori verbale” il medico poteva benissimo essere dichiarato, secondo me, idoneo senza prescrizioni, ma sicuramente anche io avrei indicato una qualche prescrizione (sempre autodifesa).
Rispondendo ai tuoi quesiti:
1) e 2) – i DPI li deve indicare l’Esperto Qualificato, tu come Medico di Radioprotezione puoi dare delle prescrizioni di tipo lavorativo; io ad esempio utilizzo talvolta “esclusione dalle attività con esposizione al fascio diretto”. Vorrei vedere che non sia dotato di camice Pb e collare per la tiroide!
3) – il maledetto e famigerato DM 488/2001 ci impone di tenere conto ecc., quindi è bene che tu nelle conclusioni della visita indichi quali sono i “ragionamenti” che hai fatto per giungere alle conclusioni e al GI. Usa eventualmente frasi del tipo “Ai sensi del DM 488/2001 ho tenuto conto ………”, utilizza sicuramente molte delle OTTIME riflessioni che hai già espresso e concludi con una idoneità che, trattandosi di un B, io darei senza limitazioni, dopo esserti però bene informato, anche con sopralluoghi, sulle reali modalità di lavoro: ad es. ERCP solo con radiogrammi o anche monitor?
Per dovere di cronaca sappi che esiste una “scuola di pensiero” che considera una possibile idoneità con “dose personalizzata” (Prevenzione primaria in radioprotezione medica : la dose personalizzata / F. Malesani- La medicina del lavoro. — Vol. 98, n.5 (sett.-ott. 2007) ; p. 381-406.) che, ad esempio, nel caso di pregresso basalioma sarebbe: “Non può essere esposto ad una dose per esposizione totale annua superiore a 17,5 mSv”. Sono calcoli basati sui coefficienti nominali di rischio dell’ICRP (2007) che, come tutti i modelli matematici, hanno grossi limiti (i calcoli, non i coefficienti). E poi se si prende un anno 17,6 mSv che fai? La sorveglianza medica eccezionale? Non potresti sia perché la può fare solo il Medico Autorizzato e comunque la legge la prescrive per dosi > 20 mSv/anno. Ti ricordo che il limite annuo di 20 mSv vale sia per gli A che per i B.
4) – Secondo me le radiazioni non potranno assolutamente essere responsabili di eventuali recidive, pensa anche alla PC.
Cordialmente.
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